le seguenti norme regolamentari: Art. 1. Settore d'intervento 1. I finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia, sono rivolti ai seguenti interventi: a) acquisto di una abitazione, intendendosi per tale l'atto mediante il quale il richiedente il finanziamento aquisisce, anche in concorso con i componenti il nuclo familiare, la proprieta' e disponibilita' di una unita' abitativa necessaria all'uso personale e della sua famiglia; b) costruzione di una abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un nuovo immobile necessario all'uso personale e della sua famiglia; c) ampliamento di una abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un aumento della superficie e della volumetria della proria abitazione per renderla adeguta alle esigenze personali e della sua famiglia; l'ampliamento si concretizzza nell'acquisto e nel successivo adattamento oppure nella costruzione di vani adiacenti all'abitazione posseduta; d) recupero di abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento recupera l'uso abitativo una unita' immobiliare; gli interventi di recupero, sulla base delle definizioni di cui al decreto ministeriale dei lavori pubblici in data 23 maggio 1984, n. 258, sono classificati nel modo seguente: 1) recupero primario, consiste nel recupero della funzionalita' e della sicurezza dell'edificio, anche per quanto concerne le parti comuni; interessa quindi, in parte o complessivamente, il consolidamento statico delle strutture portanti orizzontali, verticali, fondazioni, scale e coperture; 2) recupero secondario, consiste nel recupero della totale agibilita' e funzionalita' dei singoli alloggi, comprendendo quindi opere quali rifacimento dei sanitari, degli impianti, dei pavimenti, degli infissi e dei rivestimenti, per un preventivo di spesa non inferiore al 40% dell'importo massimo di mutuo di cui all'articolo 7; 3) recupero globale, s'intende un intervento che comprende l'insieme delle opere previste nel recupero primario e secondario. 2. L'importo di mutuo per interventi di recupero puo' comprendere una quota parte relativa all'acquisto dell'immobile stesso; in tal caso dovra' essere presentata, insieme alla domanda, una specifica richiesta in tal senso e l'atto di acquisto, stipulato da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda. 3. Gli interventi di recupero primario, per essere ammessi a finanziamento, devono essere stati assentiti dal Comune con rilascio di apposita concessione edilizia; gli interventi di recupero secondario dovranno essere accompagnati da specifica autorizzazione del Comune se l'intervento prevede un cambiamento d'uso sui locali.