le seguenti norme regolamentari:
 
                               Art. 1.
                         Settore d'intervento
 
   1.  I  finanziamenti  agevolati  di  cui  alla  legge regionale 28
dicembre 1984,  n.  76,  concernente  la  costituzione  di  fondi  di
rotazione  per  la  ripresa  dell'industria edilizia, sono rivolti ai
seguenti interventi:
     a)  acquisto  di  una  abitazione,  intendendosi per tale l'atto
mediante il quale il richiedente il finanziamento aquisisce, anche in
concorso  con  i  componenti  il  nuclo  familiare,  la  proprieta' e
disponibilita' di una unita' abitativa necessaria all'uso personale e
della sua famiglia;
     b)   costruzione   di  una  abitazione,  intendendosi  per  tale
l'insieme delle  operazioni  mediante  le  quali  il  richiedente  il
finanziamento realizza un nuovo immobile necessario all'uso personale
e della sua famiglia;
     c)   ampliamento   di  una  abitazione,  intendendosi  per  tale
l'insieme delle  operazioni  mediante  le  quali  il  richiedente  il
finanziamento realizza un aumento della superficie e della volumetria
della proria abitazione per renderla adeguta alle esigenze  personali
e  della  sua famiglia; l'ampliamento si concretizzza nell'acquisto e
nel successivo adattamento oppure nella costruzione di vani adiacenti
all'abitazione posseduta;
     d) recupero di abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle
operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento recupera
l'uso  abitativo  una unita' immobiliare; gli interventi di recupero,
sulla base delle definizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale  dei
lavori pubblici in data 23 maggio 1984, n. 258, sono classificati nel
modo seguente:
     1)  recupero primario, consiste nel recupero della funzionalita'
e della sicurezza dell'edificio, anche per quanto concerne  le  parti
comuni;   interessa   quindi,   in   parte   o  complessivamente,  il
consolidamento  statico   delle   strutture   portanti   orizzontali,
verticali, fondazioni, scale e coperture;
     2)  recupero  secondario,  consiste  nel  recupero  della totale
agibilita' e funzionalita' dei singoli alloggi,  comprendendo  quindi
opere  quali rifacimento dei sanitari, degli impianti, dei pavimenti,
degli infissi e dei rivestimenti, per  un  preventivo  di  spesa  non
inferiore al 40% dell'importo massimo di mutuo di cui all'articolo 7;
     3)  recupero  globale,  s'intende  un  intervento  che comprende
l'insieme delle opere previste nel recupero primario e secondario.
   2.  L'importo di mutuo per interventi di recupero puo' comprendere
una quota parte relativa all'acquisto dell'immobile  stesso;  in  tal
caso  dovra'  essere  presentata, insieme alla domanda, una specifica
richiesta in tal senso e l'atto di acquisto, stipulato da  non  oltre
un anno dalla data di presentazione della domanda.
   3.  Gli  interventi  di  recupero  primario,  per essere ammessi a
finanziamento, devono essere stati assentiti dal Comune con  rilascio
di   apposita   concessione  edilizia;  gli  interventi  di  recupero
secondario dovranno essere accompagnati da  specifica  autorizzazione
del Comune se l'intervento prevede un cambiamento d'uso sui locali.