la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione  promuove  la realizzazione di iniziative sociali,
formative e culturali a favore degli adolescenti e dei giovani  volte
a:
     a)  favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la
cooperazione tra i giovani;
     b)   attuare  interventi  per  l'inserimento  nella  societa'  e
rimuovere il disagio giovanile;
     c)  valorizzare e dare impulso a ogni forma di manifestazioni di
contenuto culturale e alle attivita' del tempo libero;
     d) prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.