la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1. L'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 e' cosi'
modificato:
   "Art. 4. - Tatuaggio di riconoscimento.
   1.  Entro  novanta  giorni  dall'avvenuta  iscrizione all'anagrafe
regionale i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di  un
codice  indelebile  e  leggibile  eseguito sulla faccia interna della
coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema
di  identificazione,  con metodi che non arrechino danno all'animale,
con spese a carico dell'utente.
   2.  Le  operazioni  di  cui sopra sono eseguite a cura dei servizi
veterinari dell'unita' locale socio-sanitaria, di  veterinari  liberi
professionisti autorizzati o di appositi organismi riconosciuti".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di  osservarla  e
di farla osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, 22 dicembre 1989
 
                              CREMONESE