la seguente legge: Articolo unico 1. L'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 e' cosi' modificato: "Art. 4. - Tatuaggio di riconoscimento. 1. Entro novanta giorni dall'avvenuta iscrizione all'anagrafe regionale i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice indelebile e leggibile eseguito sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione, con metodi che non arrechino danno all'animale, con spese a carico dell'utente. 2. Le operazioni di cui sopra sono eseguite a cura dei servizi veterinari dell'unita' locale socio-sanitaria, di veterinari liberi professionisti autorizzati o di appositi organismi riconosciuti". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, 22 dicembre 1989 CREMONESE