(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                   Adige n. 3 del 16 gennaio 1990)
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Fino   all'entrata  in  vigore  della  legge  provinciale  di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario  1990,
e  comunque  non  oltre  il  30  aprile 1990, e' autorizzato ai sensi
dell'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n.
8,  l'esercizio  provvisorio del bilacio stesso, secondo gli stati di
previsione  dell'entrata  e  della  spesa  presentati  al   Consiglio
provinciale.
   2.  Nei  termini  indicati  al  comma 1 e' autorizzato l'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno  finanziario  1990,
rispettivamente  della  Cassa  provinciale  antincendi  e  del  Corpo
permanente dei vigili del fuoco  di  Bolzano,  allegati  al  bilancio
della Provincia.