(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 16 gennaio 1990) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990, e comunque non oltre il 30 aprile 1990, e' autorizzato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, l'esercizio provvisorio del bilacio stesso, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa presentati al Consiglio provinciale. 2. Nei termini indicati al comma 1 e' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990, rispettivamente della Cassa provinciale antincendi e del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, allegati al bilancio della Provincia.