(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 1990) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interventi 1. Al fine di consentire l'ulteriore estensione a tutto il territorio provinciale della ricezione del servizio pubblico televisivo e radiofonico della RAI Radiotelevisione italiana, la Giunta provinciale e' autorizzata ad anticipare alla RAI medesima l'ammontare delle spese presunte relative all'approvvigionamento dei materiali e degli apparati necessari per gli impianti previsti dalla convenzione di cui all'articolo 2. 2. Le somme cosi' anticipate sono rimborsate dalla RAI Radiotelevisione italiana alla Provincia autonoma di Trento senza ulteriori oneri finanziari, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dei piani di investimento della RAI stessa, di cui alla vigente normativa che disciplina la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, nei quali siano previsti gli impianti di cui al comma 1.