(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                   Adige n. 4 del 23 gennaio 1990)
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Interventi
 
   1.  Al  fine  di  consentire  l'ulteriore  estensione  a  tutto il
territorio  provinciale  della  ricezione   del   servizio   pubblico
televisivo  e  radiofonico  della  RAI  Radiotelevisione italiana, la
Giunta provinciale e' autorizzata ad  anticipare  alla  RAI  medesima
l'ammontare  delle spese presunte relative all'approvvigionamento dei
materiali e degli apparati necessari per gli impianti previsti  dalla
convenzione di cui all'articolo 2.
   2.   Le   somme   cosi'   anticipate  sono  rimborsate  dalla  RAI
Radiotelevisione italiana alla Provincia  autonoma  di  Trento  senza
ulteriori  oneri finanziari, a seguito dell'approvazione da parte del
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  dei  piani   di
investimento  della  RAI  stessa,  di  cui alla vigente normativa che
disciplina  la  concessione  del  servizio  pubblico  di   diffusione
radiofonica  e  televisiva  circolare,  nei  quali siano previsti gli
impianti di cui al comma 1.