la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   La   Giunta   provinciale   e'   autorizzata   ad  esercitare
provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della relativa  legge  e
non  oltre il 30 aprile 1990, ai sensi del secondo comma dell'art. 36
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7,  il  bilancio  della
Provincia   per   l'anno  finanziario  1990,  secondo  gli  stati  di
previsione dell'entrata e della spesa, successive note di  variazione
ed  il relativo disegno di legge presentati al Consiglio provinciale.
   2.  Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la legge provinciale
concernente "Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale  della  Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)"
sono esclusi dalla gestione  provvisoria,  autorizzata  a  norma  del
comma 1, fino all'entrata in vigore della legge stessa.
   3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ed ha
effetto dal 1› gennaio 1990.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Trento, 22 gennaio 1990
 
                              MALOSSINI
 
Visto, p. il commissario del Governo per la provincia: COMPER