IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari
 
   1.  La  Regione  Emilia-Romagna  interviene a sostegno della pesca
marittima per i danni causati dagli  eventi  calamitosi  verificatisi
nell'estate   1989,  che  hanno  comportato  la  mancata  raccolta  e
commercializzazione    dei    prodotti     ittici     sulla     costa
emiliano-romagnola  e  danni  agli  impianti  e  alle attrezzature da
pesca.
   2.   Gli   interventi   sono  rivolti  a  favore  dei  destinatari
sottoelencati, secondo il seguente ordine di priorita':
     a)  pescatori  singoli  o  associati regolarmente iscritti negli
appositi registri dei pescatori marittimi e delle imprese  di  pesca,
cooperative  o  loro  consorzi  che  esercitino  l'allevamento  o  la
raccolta di mitili in acque salate per i danni arrecati al prodotto e
per la ricostituzione delle scorte danneggiate;
     b)  cooperative  di  pescatori  o  loro  consorzi,  Enti  locali
proprietari di impianti di stabulazione di mitili per i danni e per i
costi  sostenuti  in occasione della chiusura totale o parziale degli
impianti stessi;
     c)  cooperative  di  pescatori o loro consorzi e Enti locali per
studi, progetti o sperimentazioni di riconversione o differenziazione
delle attivita' ittiche esposte ai rischi di calamita' ambientali.