IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e destinatari 1. La Regione Emilia-Romagna interviene a sostegno della pesca marittima per i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'estate 1989, che hanno comportato la mancata raccolta e commercializzazione dei prodotti ittici sulla costa emiliano-romagnola e danni agli impianti e alle attrezzature da pesca. 2. Gli interventi sono rivolti a favore dei destinatari sottoelencati, secondo il seguente ordine di priorita': a) pescatori singoli o associati regolarmente iscritti negli appositi registri dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, cooperative o loro consorzi che esercitino l'allevamento o la raccolta di mitili in acque salate per i danni arrecati al prodotto e per la ricostituzione delle scorte danneggiate; b) cooperative di pescatori o loro consorzi, Enti locali proprietari di impianti di stabulazione di mitili per i danni e per i costi sostenuti in occasione della chiusura totale o parziale degli impianti stessi; c) cooperative di pescatori o loro consorzi e Enti locali per studi, progetti o sperimentazioni di riconversione o differenziazione delle attivita' ittiche esposte ai rischi di calamita' ambientali.