(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
                       12 del 5 febbraio 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  al  fine  di  eliminare  gli ostacoli che possono
impedire  ai  cittadini  disabili  il  pieno  esercizio  dei  diritti
elettorali  e  la  piu'  agevole  partecipazione  alle  consultazioni
elettorali incentiva l'acquisto  di  idonee  cabine  o  l'adattamento
delle cabine elettorali gia' esistenti.