(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 12 del 5 febbraio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione al fine di eliminare gli ostacoli che possono impedire ai cittadini disabili il pieno esercizio dei diritti elettorali e la piu' agevole partecipazione alle consultazioni elettorali incentiva l'acquisto di idonee cabine o l'adattamento delle cabine elettorali gia' esistenti.