la seguente legge: Art. 1. 1. In considerazione della grave situazione economico-finanziaria nella quale opera l'Azienda Trasporti Municipali di Ravenna in deroga all'art. 56 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 17, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 l'erogazione dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, come modificata dall'art. 4 della legge regionale 1 febbraio 1982, n. 7 e dall'art 40 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 33, a favore dell'Azienda Trasporti Municipali - ATM - Ravenna, in via anticipata ed in un'unica soluzione.