la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In considerazione della grave situazione economico-finanziaria
nella quale opera l'Azienda Trasporti Municipali di Ravenna in deroga
all'art.   56  della  legge  regionale  2  maggio  1985,  n.  17,  e'
autorizzata  per  l'esercizio  finanziario  1990   l'erogazione   dei
contributi  sulle  spese  di  gestione di cui all'art. 42 della legge
regionale 1› dicembre 1979, n. 45, come modificata dall'art. 4  della
legge  regionale  1›  febbraio  1982,  n. 7 e dall'art 40 della legge
regionale 16 giugno 1984, n.  33,  a  favore  dell'Azienda  Trasporti
Municipali  -  ATM  -  Ravenna,  in  via  anticipata  ed  in un'unica
soluzione.