(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
           della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1989)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  Lazio,  al  fine  di  tutelare  la  salute  della
popolazione sottoposta all'irradiamento da onde elettromagnetiche,  e
di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale, nonche' in base
ai  principi  del  pluralismo   e   del   diritto   all'informazione,
interviene, con la presente legge, per regolamentare gli insediamenti
di emittenza radiotelevisiva nel  proprio  territorio,  nel  rispetto
della vigente normativa statale e comunitaria.