(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lazio, al fine di tutelare la salute della popolazione sottoposta all'irradiamento da onde elettromagnetiche, e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale, nonche' in base ai principi del pluralismo e del diritto all'informazione, interviene, con la presente legge, per regolamentare gli insediamenti di emittenza radiotelevisiva nel proprio territorio, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria.