la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Con  la  presente legge la Regione, nel quadro degli indirizzi
programmatici di tutela ambientale e di razionale utilizzazione delle
risorse naturali, ferme restando le norme di cui alla legge regionale
19 settembre 1974, n. 61, per la protezione della  flora  erbacea  ed
arbustiva  spontanea  e  le  norme specifiche relative alla raccolta,
coltivazione  e  commercializzazione  dei  tartufi   disciplina,   in
conformita' con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, la raccolta, sul territorio regionale
dei  funghi  epigei  e  di altri prodotti naturali del sottobosco per
 
favorire  la  valorizzazione  degli  stessi   anche   ai   fini   del
miglioramento delle condizioni di reddito delle popolazioni residenti
nelle zone montane.
   2.  I  regolamenti  che disciplinano la utilizzazione dei prodotti
naturali  del  bosco  e  del  sottobosco  nonche'  i  regolamenti  di
attuazione  dei parchi e delle riserve emanati ai sensi dell'articolo
9 della legge regionale 28 novembre  1977,  n.  46,  dovranno  essere
conformi  ai  principi contenuti nella presente legge, fatta salva la
facolta' degli enti competenti di stabilire norme e  condizioni  piu'
restrittive.
   3.  I  regolamenti  in  vigore  alla  data  di pubblicazione della
presente legge, dovranno essere adeguati, se del caso,  entro  dodici
mesi dalla predetta data.