la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la Regione, nel quadro degli indirizzi programmatici di tutela ambientale e di razionale utilizzazione delle risorse naturali, ferme restando le norme di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61, per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea e le norme specifiche relative alla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi disciplina, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la raccolta, sul territorio regionale dei funghi epigei e di altri prodotti naturali del sottobosco per favorire la valorizzazione degli stessi anche ai fini del miglioramento delle condizioni di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane. 2. I regolamenti che disciplinano la utilizzazione dei prodotti naturali del bosco e del sottobosco nonche' i regolamenti di attuazione dei parchi e delle riserve emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovranno essere conformi ai principi contenuti nella presente legge, fatta salva la facolta' degli enti competenti di stabilire norme e condizioni piu' restrittive. 3. I regolamenti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge, dovranno essere adeguati, se del caso, entro dodici mesi dalla predetta data.