la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  termini  di scadenza delle domande previste dal primo e dal
secondo comma dell'articolo 7- ter della legge regionale 12 settembre
1986, n. 44, aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio
1987, n. 46, sono prorogati fino al trentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Il  terzo  comma dell'articolo 7- ter della legge regionale 12
settembre 1986, n.  44,  introdotto  con  l'articolo  3  della  legge
regionale 30 luglio 1987, n. 46, e' abrogato.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 16 novembre 1989
 
                                LANDI
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 7
novembre 1989.