la seguente legge: Art. 1. 1. I termini di scadenza delle domande previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7- ter della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1987, n. 46, sono prorogati fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il terzo comma dell'articolo 7- ter della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, introdotto con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1987, n. 46, e' abrogato. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 16 novembre 1989 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 novembre 1989.