la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  disposto di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18,
lettera i)  dell'articolo  14,  concernente  i  congedi  straordinari
retribuiti   per  la  frequenza  ai  corsi  legali  di  studio,  deve
intendersi  riferito  anche  alla  frequenza  di  corsi  universitari
legalmente riconosciuti.
   2.  Nel novero delle 150 ore vengono comunque considerate anche le
ore  di   assenza   dal   servizio   necessarie   al   raggiungimento
dell'istituto    scolastico    od   universitario,   nonche'   quelle
eventualmente necessarie per il rientro in servizio.
   3.  Ai fini della concessione del congedo straordinario retribuito
di  cui  alla  lettera  i)  del  predetto  articolo  14,  l'effettiva
frequenza  a  tutti i corsi legali di studio deve essere documentata,
di volta in volta, con idonea attestazione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 16 novembre 1989
 
                                LANDI
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato apposto il 13
novembre 1989.