la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Per   la   realizzazione  di  case-alloggio  e  di  strutture
finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e  degli
anziani, la Regione interviene in favore di comuni, di cooperative di
associazioni senza finalita' di lucro costituite  per  promuovere  ed
organizzare  l'assistenza,  aventi  sede  ed  operanti nelle aree del
Lazio con proprie risorse aggiuntive rispetto a quelle gia' destinate
per le medesime finalita' dagli enti e dalle societa' predette.
   2.  L'intervento  regionale  di cui al precedente comma non potra'
superare l'importo del 50 per cento del costo effettivo  delle  opere
nel caso dei comuni e del 25 per cento nel caso di cooperative.