la seguente legge: Art. 1. 1. Per la realizzazione di case-alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani, la Regione interviene in favore di comuni, di cooperative di associazioni senza finalita' di lucro costituite per promuovere ed organizzare l'assistenza, aventi sede ed operanti nelle aree del Lazio con proprie risorse aggiuntive rispetto a quelle gia' destinate per le medesime finalita' dagli enti e dalle societa' predette. 2. L'intervento regionale di cui al precedente comma non potra' superare l'importo del 50 per cento del costo effettivo delle opere nel caso dei comuni e del 25 per cento nel caso di cooperative.