la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  presente  legge razionalizza l'articolazione delle attuali
strutture degli enti provinciali per il turismo di  Roma,  Frosinone,
Latina,  Rieti  e Viterbo si' da renderle coerenti con quanto dispone
la legge regionale dell'11 gennaio 1985,  n.  6,  ed  adeguarle  alle
obiettive  necessita' in sintonia con quanto effettuato dalla Regione
Lazio, con legge 11 aprile 1985, n. 36, per i propri dipendenti.