la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge razionalizza l'articolazione delle attuali strutture degli enti provinciali per il turismo di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo si' da renderle coerenti con quanto dispone la legge regionale dell'11 gennaio 1985, n. 6, ed adeguarle alle obiettive necessita' in sintonia con quanto effettuato dalla Regione Lazio, con legge 11 aprile 1985, n. 36, per i propri dipendenti.