la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al ripianamento delle passivita' delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19, mediante erogazione di contributi ai comuni, cui sono state trasferite le competenze previste nella legge suddetta.