la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  giunta  regionale,  con propria deliberazione, provvede al
ripianamento  delle  passivita'  delle   istituzioni   pubbliche   di
assistenza  e  beneficenza  estinte ai sensi della legge regionale 11
maggio 1984, n. 19, mediante erogazione di contributi ai comuni,  cui
sono state trasferite le competenze previste nella legge suddetta.