la seguente legge: Art. 1. 1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le unita' sanitarie locali, nel formulare le piante organiche dei servizi, di norma attuano la parita' numerica tra le dotazioni dei medici assistenti e dei veterinari collaboratori e quelle rispettivamente degli aiuti corresponsabili e dei veterinari coadiutori.