la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le
unita' sanitarie  locali,  nel  formulare  le  piante  organiche  dei
servizi,  di  norma  attuano la parita' numerica tra le dotazioni dei
medici  assistenti  e   dei   veterinari   collaboratori   e   quelle
rispettivamente   degli   aiuti   corresponsabili  e  dei  veterinari
coadiutori.