il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo comma dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 1
del 1978 e' cosi' sostituito:
   "La  Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente
in materia di comunita' montane, decide sul programma entro 90 giorni
dal ricevimento degli atti".