il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 1978 e' cosi' sostituito: "La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente in materia di comunita' montane, decide sul programma entro 90 giorni dal ricevimento degli atti".