la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione promuove il processo di decentramento funzionale nelle materie di propria competenza in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica e delle leggi regionali 13 maggio 1985 n. 68 e 11 aprile 1986, n. 17. 2. A tal fine la Regione persegue un migliore coordinamento nell'esercizio delle funzioni relative ai servizi erogati dalle strutture regionali decentrate e la valorizzazione delle prestazioni di lavoro del personale regionale operante in dette strutture attraverso la definizione di modelli organizzativi compatibili con esigenze di mobilita' dello stesso e di raccordo con altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle delegate all'esercizio di funzioni amministrative regionali. 3. Pertanto la Regione realizza, nei comuni di capoluogo di provincia, sedi uniche per i settori e gli uffici regionali che operano nel relativo ambito provinciale. 4. Dette sedi saranno altresi' dotate di ambienti e di servizi adeguati per l'esercizio delle funzioni proprie dei consiglieri regionali e per la rappresentanza del Consiglio e della Giunta regionali, al fine di consentire un sistematico e proficuo rapporto fra la Regione e gli altri soggetti istituzionali, le forze politiche, le parti sociali ed i cittadini. 5. La realizzazione delle sedi uniche provinciali e' attuata mediante: a) la costruzione di nuovi edifici; b) l'acquisto di immobili che, opportunamente adattati, per la loro collocazione nell'assetto urbanistico locale per le caratteristiche costruttive siano rispondenti alle finalita' della legge; c) la ristrutturazione di immobili di proprieta' pubblica che, a lavori ultimati, risultino possedere i medesimi requisiti di cui alla precedente lettera b). 6. Nella individuazione degli immobili di cui alle lettere b) e c) e' data proprio a quelli che, disponendo dei necessari requisiti di funzionalita', rivestano particolare pregio storico. architettonico ed artistico.