la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione  promuove  il processo di decentramento funzionale
nelle materie di propria competenza in attuazione  dell'articolo  118
della Costituzione della Repubblica e delle leggi regionali 13 maggio
1985 n. 68 e 11 aprile 1986, n. 17.
   2.  A  tal  fine  la  Regione  persegue  un migliore coordinamento
nell'esercizio delle  funzioni  relative  ai  servizi  erogati  dalle
strutture  regionali decentrate e la valorizzazione delle prestazioni
di  lavoro  del  personale  regionale  operante  in  dette  strutture
attraverso  la  definizione  di modelli organizzativi compatibili con
esigenze  di  mobilita'  dello  stesso  e  di  raccordo   con   altre
amministrazioni  pubbliche,  con  particolare  riferimento  a  quelle
delegate all'esercizio di funzioni amministrative regionali.
   3.  Pertanto  la  Regione  realizza,  nei  comuni  di capoluogo di
provincia, sedi uniche per i  settori  e  gli  uffici  regionali  che
operano nel relativo ambito provinciale.
   4.  Dette  sedi  saranno  altresi' dotate di ambienti e di servizi
adeguati per  l'esercizio  delle  funzioni  proprie  dei  consiglieri
regionali  e  per  la  rappresentanza  del  Consiglio  e della Giunta
regionali, al fine di consentire un sistematico e  proficuo  rapporto
fra   la  Regione  e  gli  altri  soggetti  istituzionali,  le  forze
politiche, le parti sociali ed i cittadini.
   5.  La  realizzazione  delle  sedi  uniche  provinciali e' attuata
mediante:
     a) la costruzione di nuovi edifici;
     b)  l'acquisto  di immobili che, opportunamente adattati, per la
loro   collocazione   nell'assetto   urbanistico   locale   per    le
caratteristiche  costruttive  siano  rispondenti alle finalita' della
legge;
     c) la ristrutturazione di immobili di proprieta' pubblica che, a
lavori ultimati, risultino possedere i medesimi requisiti di cui alla
precedente lettera b).
   6. Nella individuazione degli immobili di cui alle lettere b) e c)
e' data proprio a quelli che, disponendo dei necessari  requisiti  di
funzionalita',  rivestano  particolare pregio storico. architettonico
ed artistico.