la seguente legge: Art. 1. 1. I progetti presentati in attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M.) Liguria inseriti negli ordini di priorita' approvati dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1988 n. 73 sono ammessi a finanziamento fino alla concorrenza delle disponibilita' che risultano dai piani finanziari delle varie "misure" per la prima fase del P.I.M. Liguria relativa al triennio 1988-1990, e l'efficacia degli ordini di priorita' suddetti cessa con il 31 dicembre 1990, salvo quanto disposto nei successivi commi. 2. I progetti inclusi negli ordini di priorita' di cui al primo comma, i quali, in relazione alle disponibilita' finanziarie per le varie "misure" e per esigenze connesse all'obiettivo della maggiore diffusione territoriale degli interventi, siano stati ammessi a finanziamento solo per una quota, possono essere ammessi per le quote residue ai finanziamenti previsti per la seconda fase del P.I.M. Liguria, relativa al biennio 1991-1992, sempreche' sia stata verificata la corretta e tempestiva attuazione delle precedenti quote di progetto. 3. Per i progetti inclusi negli ordini di priorita' di cui al primo comma i quali, per la loro posizione nella graduatoria, non siano stati ammessi a finanziamento neppure parzialmente, i soggetti proponenti sono invitati a riproporre i progetti stessi in sede di attuazione della seconda fase del P.I.M. Liguria. 4. I progetti presentati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1988 n. 73 e ai sensi dell'articolo 4, nel periodo 1 maggio-31 ottobre 1989 ed inclusi negli ordini di priorita' determinati dalla Giunta regionale sono ammessi a finanziamento fino alla concorrenza delle disponibilita' che risultano dai piani finanziari delle singole "misure" per la prima fase di attuazione del P.I.M. e, per le "misure" la cui suddetta disponibilita' finanziaria sia esaurita, l'ordine di priorita' vale ai fini dell'ammissione prioritaria a finanziamento con i fondi disponibili per l'attuazione della seconda fase. 5. La Giunta regionale, nei due mesi successivi alla definizione delle procedure di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del contratto di programma, disciplina le modalita' operative per l'attuazione della seconda fase del P.I.M. Liguria, ivi comprese quelle relative all'applicazione del disposto di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.