la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  progetti  presentati  in attuazione del Programma Integrato
Mediterraneo (P.I.M.) Liguria  inseriti  negli  ordini  di  priorita'
approvati  dalla  Giunta regionale con proprie deliberazioni adottate
ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1988 n. 73
sono   ammessi   a   finanziamento   fino   alla   concorrenza  delle
disponibilita'  che  risultano  dai  piani  finanziari  delle   varie
"misure"  per  la  prima fase del P.I.M. Liguria relativa al triennio
1988-1990, e l'efficacia degli ordini di priorita' suddetti cessa con
il 31 dicembre 1990, salvo quanto disposto nei successivi commi.
   2.  I  progetti  inclusi negli ordini di priorita' di cui al primo
comma, i quali, in relazione alle disponibilita' finanziarie  per  le
varie  "misure"  e per esigenze connesse all'obiettivo della maggiore
diffusione territoriale  degli  interventi,  siano  stati  ammessi  a
finanziamento solo per una quota, possono essere ammessi per le quote
residue ai finanziamenti previsti per  la  seconda  fase  del  P.I.M.
Liguria,   relativa   al  biennio  1991-1992,  sempreche'  sia  stata
verificata la corretta e tempestiva attuazione delle precedenti quote
di progetto.
   3.  Per  i  progetti  inclusi  negli ordini di priorita' di cui al
primo comma i quali, per la loro  posizione  nella  graduatoria,  non
siano  stati ammessi a finanziamento neppure parzialmente, i soggetti
proponenti sono invitati a riproporre i progetti stessi  in  sede  di
attuazione della seconda fase del P.I.M. Liguria.
   4.  I  progetti  presentati  ai  sensi dell'articolo 5 della legge
regionale 22 dicembre 1988 n. 73 e  ai  sensi  dell'articolo  4,  nel
periodo  1›  maggio-31  ottobre  1989  ed  inclusi  negli  ordini  di
priorita'  determinati  dalla  Giunta  regionale   sono   ammessi   a
finanziamento   fino   alla   concorrenza  delle  disponibilita'  che
risultano dai piani finanziari delle singole "misure"  per  la  prima
fase  di  attuazione  del  P.I.M.  e, per le "misure" la cui suddetta
disponibilita' finanziaria sia esaurita, l'ordine di  priorita'  vale
ai  fini  dell'ammissione  prioritaria  a  finanziamento  con i fondi
disponibili per l'attuazione della seconda fase.
   5.  La  Giunta regionale, nei due mesi successivi alla definizione
delle procedure di cui alle lettere  a)  e  b)  dell'articolo  8  del
contratto   di  programma,  disciplina  le  modalita'  operative  per
l'attuazione della seconda fase  del  P.I.M.  Liguria,  ivi  comprese
quelle  relative  all'applicazione  del  disposto  di  cui  ai  commi
secondo, terzo e quarto del presente articolo.