(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4 supplemento del 5 gennaio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 40, concernente "Disciplina dei turni di servizi delle farmacie", e' aggiunto il seguente art. 6 bis: "(Servizio a battenti aperti durante l'intervallo di apertura pomeridiana e il servizio notturno). Il Sindaco a richiesta del titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per gli addetti, puo' autorizzare che il servizio farmaceutico "a battenti aperti" nell'intervallo di apertura pomeridiana feriale e festiva dell'esercizio, nonche' durante il servizio notturno, venga, per sicurezza degli operatori, svolto tramite farmacista di guardia all'interno della farmacia. L'autorizzazione di cui al precedente comma e' rilasciata previo accertamento che: all'esterno dell'esercizio farmaceutico vengano predisposti dispositivi sufficientemente illuminati nelle ore notturne, comunque visibili a opportuna distanza, atti a dimostrare l'apertura al pubblico della farmacia, nonche' strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia; i battenti dell'esercizio farmaceutico vengano modificati con opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre che la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la prestazione, nonche' possibilita' di colloquio col farmacista. L'espletamento del servizio farmaceutico con le modalita' di cui al presente articolo non da' luogo in nessun caso a prestazioni di indennita' o maggiorazioni di prezzi". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 12 dicembre 1989 COLASANTO