IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine per la presentazione della perizia stragiudiziale, di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1, decorre dal giorno successivo la scadenza del termine di trenta giorni per l'invio della comunicazione dell'evento dannoso di cui al primo comma del medesimo articolo.