IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine per la presentazione della perizia stragiudiziale,
di cui al terzo comma dell'art. 9 della  legge  regionale  5  gennaio
1985,  n. 1, decorre dal giorno successivo la scadenza del termine di
trenta giorni per l'invio della comunicazione dell'evento dannoso  di
cui al primo comma del medesimo articolo.