IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' La prente normativa disciplina ai sensi della lettera e) dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976 n. 319, ed in riferimento all'allegato n. 5 del D.C.I. 4 febbraio 1977, lo smaltimento dei rifiuti liquidi e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione, dai processi di depurazione e di potabilizzazione.