IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
  La  prente normativa disciplina ai sensi della lettera e) dell'art.
4 della legge 10 maggio 1976 n. 319, ed in  riferimento  all'allegato
n. 5 del D.C.I. 4 febbraio 1977, lo smaltimento dei rifiuti liquidi e
dei fanghi residuati  dai  cicli  di  lavorazione,  dai  processi  di
depurazione e di potabilizzazione.