IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 disciplina l'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione. 2. Le funzioni relative a tali attivita' sono delegate alle province territorialmente competenti.