IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16, lettera c),
della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 disciplina  l'attivita'
di tassidermia e di imbalsamazione.
   2.  Le  funzioni  relative  a  tali  attivita'  sono delegate alle
province territorialmente competenti.