IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  3  del  Regolamento  regionale  3  giugno  1988,  n.  3 e'
soppresso e sostituito dal seguente:
"Caratteristiche
   1.  Le  zone sono costituite in territori omogenei come ambiente e
fauna e possono comprendere territori comunali o intercomunali.  Esse
sono delimitate, per quanto possibile, da confini natuarali.
   2.  Ogni  zona deve avere una estensione non inferiore a 2.000 Ha,
che,  comunque,  non  deve  coincidere;  con   l'interno   territorio
agro-forestale  comunale;  all'interno  di essa deve essere istituita
almeno una zona protetta - oasi di protezione o zona di ripopolamento
e cattura di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 27 febbraio
1984, n. 10,  di  dimensione  non  inferiore  al  5%  del  territorio
vincolato;  detta  zona  deve  essere attrezzata per l'ambientamento,
l'accrescimento, la protezione della selvaggina ed  il  suo  naturale
irradiamento nel territorio.
   3.   Allo   scopo   di   contribuire   direttamente  a  conseguire
autosufficienza  dal  ripopolamento  nelle   zone,   con   selvaggina
autoctona  riprodotta  allo  stadio  naturale, i Comitati di gestione
possono richiedere l'autorizzazione ad istituire  centri  privati  di
produzione  o  allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, di
cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10,
entro i limiti del 5% della superificie di ogni zona.
   4.  La superficie complessiva delle zone non puo' essere superiore
al  30%  del  territorio  agro-forestale  totale  provinciale   utile
all'attivita' venatoria.
   5.  Ogni  zona non puo' essere delimitata a meno di 1.000 metri da
altra preesistente".