IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. L'art. 3 del Regolamento regionale 3 giugno 1988, n. 3 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Caratteristiche 1. Le zone sono costituite in territori omogenei come ambiente e fauna e possono comprendere territori comunali o intercomunali. Esse sono delimitate, per quanto possibile, da confini natuarali. 2. Ogni zona deve avere una estensione non inferiore a 2.000 Ha, che, comunque, non deve coincidere; con l'interno territorio agro-forestale comunale; all'interno di essa deve essere istituita almeno una zona protetta - oasi di protezione o zona di ripopolamento e cattura di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, di dimensione non inferiore al 5% del territorio vincolato; detta zona deve essere attrezzata per l'ambientamento, l'accrescimento, la protezione della selvaggina ed il suo naturale irradiamento nel territorio. 3. Allo scopo di contribuire direttamente a conseguire autosufficienza dal ripopolamento nelle zone, con selvaggina autoctona riprodotta allo stadio naturale, i Comitati di gestione possono richiedere l'autorizzazione ad istituire centri privati di produzione o allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, entro i limiti del 5% della superificie di ogni zona. 4. La superficie complessiva delle zone non puo' essere superiore al 30% del territorio agro-forestale totale provinciale utile all'attivita' venatoria. 5. Ogni zona non puo' essere delimitata a meno di 1.000 metri da altra preesistente".