IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. Generalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia e stabilisce le relative modalita' di gestione. 2. Nelle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia e' vietato esercitare la caccia. 3. Nei successivi articoli le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia saranno denominate semplicemente "zone addestramento cani".