IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                             Generalita'
 
   1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18 della
legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, le zone per l'addestramento,
l'allenamento  e  le gare dei cani da caccia e stabilisce le relative
modalita' di gestione.
   2.  Nelle  zone  per  l'addestramento, l'allenamento e le gare dei
cani da caccia e' vietato esercitare la caccia.
   3.   Nei   successivi   articoli   le  zone  per  l'addestramento,
l'allenamento e  le  gare  dei  cani  da  caccia  saranno  denominate
semplicemente "zone addestramento cani".