(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 30 gennaio 1990)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  l'art.  22  della  legge  provinciale 29 agosto 1988, n. 28
"Disciplina della valutazione  dell'impatto  ambientale  e  ulteriori
norme di tutela dell'ambiente";
   Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 14248 di data
17 novembre 1989 recante ad oggetto: "Regolamento di esecuzione della
legge   provinciale   29   agosto  1988,  n.  28:  "Disciplina  della
valutazione dell'impatto  ambientale  e  ulteriori  norme  di  tutela
dell'ambiente";
 
                               Decreta:
 
   di emanare il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29
agosto  1988,  n.  28  "Disciplina  della  valutazione   dell'impatto
ambientale  e  ulteriori  norme  di  tutela dell'ambiente", nel testo
allegato che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore   nel   quindicesimo   giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osserarlo e farlo osservare.
    Trento, 22 novembre 1989
 
                              MALOSSINI
 
   Registrato alla Corte dei conti, il 5 gennaio 1990, Registro 1,
Foglio 111 - Manganelli.
                             ___________
 
                      REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
 
   della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della
   valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela
                           dell'ambiente".
 
                               Art. 1.
                     Abbreviazioni e definizioni
 
   (1)   Nel   presente   regolamento   sono   adottate  le  seguenti
abbreviazioni:
    legge provinciale: legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
    legge statale: legge 8 luglio 1986, n. 349;
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 377/88: Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10  agosto  1988,  n.  377,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale "serie generale" n. 204 del 31
agosto 1988;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27 dicembre
1988: Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri  27  dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale "serie generale" n. 4 del 5
gennaio 1989;
    comitato: Comitato provinciale per l'ambiente;
    s.p.a.: Servizio protezione ambiente;
    v.i.a.: valutazione dell'impatto ambientale.
   (2)  Ai  fini  della  v.i.a.  si  osservano  l'individuazione e la
definizione  delle  componenti  e  dei  fattori  ambientali  di   cui
all'allegato  I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988.
   (3)  Per  progetto  esecutivo si intende un elaborato, completo di
ogni  atto  e  documentazione  generale  e  particolare,   idoneo   a
consentire  l'esecuzione  dei lavori. Di regola il progetto esecutivo
e' costituito da:
     a) relazione tecnico-illustrativa;
     b)  rappresentazioni  grafiche  (planimetrie,  piante,  profili,
sezioni, prospetti, particolari costruttivi e impiantistici, ecc.);
     c)   eventuali  referti  dimostrativi  di  indagini,  rilievi  e
accertamenti;
     d) computo metrico-estimativo in quanto previsto dalla normativa
vigente;
     e)  condizioni  contrattuali per l'appalto (capitolati ecc.), in
quanto previste dalla normativa vigente.
   (4)  Per progetto di massima si intende un elaborato costituito da
relazione  descrittiva  e  da  documenti  tecnico-grafici  aventi  lo
sviluppo   e  il  contenuto  necessari,  a  seconda  della  natura  e
dell'oggetto dell'opera, per fornire - sia pure in forma sintetica  -
una sufficiente configurazione dell'opera stessa nelle sue linee piu'
importanti con riferimento  agli  impatti  che  essa  presenta  sulle
componenti   ambientali  di  cui  al  comma  2,  tenuto  conto  delle
indicazioni metodologiche di cui all'art. 6.
   (5)  Per  programma generale funzionalmente unitario si intende un
elaborato,  piano  o  programma,  contenente   tutti   gli   elementi
costitutivi   di   un   progetto   di  massima,  avente  funzioni  di
orientamento e coordinamento tra piu' interventi o tra piu'  fasi  di
realizzazione   di   un   medesimo   intervento,  che  si  collochino
all'interno di un contesto organico ed omogeneo dal  punto  di  vista
delle  finalita'  dell'opera,  della  sua  funzionalita'  e delle sue
modalita'  di  realizzazione  ovvero  dell'unitarieta'  del  contesto
ambientale nel quale si inseriscono.
   (6) La Giunta provinciale, sentito il comitato o su proposta dello
stesso, puo' con proprie  deliberazioni  precisare,  anche  in  forma
esemplificativa,  le  definizioni  e  i  disposti  di  cui  ai  commi
precedenti e di cui all'articolo 2. Nei casi  dubbi,  essa  determina
quali  opere  rientrino  nell'ambito di applicazione della disciplina
v.i.a.