(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 30 gennaio 1990) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 22 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14248 di data 17 novembre 1989 recante ad oggetto: "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28: "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"; Decreta: di emanare il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente", nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserarlo e farlo osservare. Trento, 22 novembre 1989 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti, il 5 gennaio 1990, Registro 1, Foglio 111 - Manganelli. ___________ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente". Art. 1. Abbreviazioni e definizioni (1) Nel presente regolamento sono adottate le seguenti abbreviazioni: legge provinciale: legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28; legge statale: legge 8 luglio 1986, n. 349; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 377/88: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale "serie generale" n. 204 del 31 agosto 1988; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988: Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale "serie generale" n. 4 del 5 gennaio 1989; comitato: Comitato provinciale per l'ambiente; s.p.a.: Servizio protezione ambiente; v.i.a.: valutazione dell'impatto ambientale. (2) Ai fini della v.i.a. si osservano l'individuazione e la definizione delle componenti e dei fattori ambientali di cui all'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. (3) Per progetto esecutivo si intende un elaborato, completo di ogni atto e documentazione generale e particolare, idoneo a consentire l'esecuzione dei lavori. Di regola il progetto esecutivo e' costituito da: a) relazione tecnico-illustrativa; b) rappresentazioni grafiche (planimetrie, piante, profili, sezioni, prospetti, particolari costruttivi e impiantistici, ecc.); c) eventuali referti dimostrativi di indagini, rilievi e accertamenti; d) computo metrico-estimativo in quanto previsto dalla normativa vigente; e) condizioni contrattuali per l'appalto (capitolati ecc.), in quanto previste dalla normativa vigente. (4) Per progetto di massima si intende un elaborato costituito da relazione descrittiva e da documenti tecnico-grafici aventi lo sviluppo e il contenuto necessari, a seconda della natura e dell'oggetto dell'opera, per fornire - sia pure in forma sintetica - una sufficiente configurazione dell'opera stessa nelle sue linee piu' importanti con riferimento agli impatti che essa presenta sulle componenti ambientali di cui al comma 2, tenuto conto delle indicazioni metodologiche di cui all'art. 6. (5) Per programma generale funzionalmente unitario si intende un elaborato, piano o programma, contenente tutti gli elementi costitutivi di un progetto di massima, avente funzioni di orientamento e coordinamento tra piu' interventi o tra piu' fasi di realizzazione di un medesimo intervento, che si collochino all'interno di un contesto organico ed omogeneo dal punto di vista delle finalita' dell'opera, della sua funzionalita' e delle sue modalita' di realizzazione ovvero dell'unitarieta' del contesto ambientale nel quale si inseriscono. (6) La Giunta provinciale, sentito il comitato o su proposta dello stesso, puo' con proprie deliberazioni precisare, anche in forma esemplificativa, le definizioni e i disposti di cui ai commi precedenti e di cui all'articolo 2. Nei casi dubbi, essa determina quali opere rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina v.i.a.