(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 3 del 12 gennaio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il personale dell'E.S.A.V., proveniente dall'Ente nazionale per le tre Venezie e dall'Ente Delta Padano ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386, e dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea soppresso con legge regionale del Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, in servizio alla data del 29 novembre 1988 e' iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, C.P.D.E.L., e all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, I.N.A.D.E.L. 2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, si applicano al personale di cui al comma precedente, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli artt. 74 e 76 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con efficacia dal 29 novembre 1988.