(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 3
                         del 12 gennaio 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il personale dell'E.S.A.V., proveniente dall'Ente nazionale per
le tre Venezie e dall'Ente Delta  Padano  ai  sensi  della  legge  30
aprile 1976, n. 386, e dal Consorzio obbligatorio per la tutela della
pesca nella Venezia Euganea soppresso con legge regionale del  Veneto
31 ottobre 1980, n. 88, in servizio alla data del 29 novembre 1988 e'
iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti  locali,  C.P.D.E.L.,  e
all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali,
I.N.A.D.E.L.
   2.  Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della
legge 27 ottobre 1988, n. 482, si applicano al personale  di  cui  al
comma  precedente, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni
recate dagli artt. 74 e 76 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.  761,  con
efficacia dal 29 novembre 1988.