IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina la concessione di contributi a
favore di privati che abbiano subito gravi danni a  causa  di  eventi
calamitosi naturali aventi carattere di eccezionalita' fra i quali in
particolare   trombe   d'aria,   alluvioni,   nevicate,   grandinate,
terremoti.
   2.  I  contributi  sono  concessi  per  la  riparazione di edifici
destinati ad abitazione e ad attivita'  produttive,  nonche'  per  la
riparazione  o  sostituzione  di  impianti,  di attrezzature o arredi
strettamente  destinati  all'attivita'   produttiva   danneggiati   o
distrutti.