IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la concessione di contributi a favore di privati che abbiano subito gravi danni a causa di eventi calamitosi naturali aventi carattere di eccezionalita' fra i quali in particolare trombe d'aria, alluvioni, nevicate, grandinate, terremoti. 2. I contributi sono concessi per la riparazione di edifici destinati ad abitazione e ad attivita' produttive, nonche' per la riparazione o sostituzione di impianti, di attrezzature o arredi strettamente destinati all'attivita' produttiva danneggiati o distrutti.