(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 2 febbraio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 4 del proprio Statuto, con le direttive comunitarie in tema di immigrazione e con specifico riferimento alla legge statale 30 dicembre 1986, n. 943, concernente norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati, promuove ed attua iniziative volte al superamento delle specifiche difficolta' connesse alla condizione di immigrato e a favorirne, nel mantenimento della lingua e della identita' culturale, il processo di convivenza all'interno della comunita' regionale. 2. La Regione, al fine di una effettiva equiparazione degli immigrati ai cittadini residenti, adeguera' la propria normativa in tutti i settori di competenza regionale ed in particolare in quelli di assistenza socio-sanitaria, di diritto allo studio e formazione professionale.