(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8
                         del 2 febbraio 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie attribuzioni,
in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 4 del
proprio Statuto, con le direttive comunitarie in tema di immigrazione
e con specifico riferimento alla legge statale 30 dicembre  1986,  n.
943,  concernente  norme in materia di collocamento e trattamento dei
lavoratori extracomunitari immigrati, promuove  ed  attua  iniziative
volte  al  superamento  delle  specifiche  difficolta'  connesse alla
condizione di immigrato e a favorirne, nel mantenimento della  lingua
e  della  identita'  culturale, il processo di convivenza all'interno
della comunita' regionale.
   2.  La  Regione,  al  fine  di  una  effettiva equiparazione degli
immigrati ai cittadini residenti, adeguera' la propria  normativa  in
tutti  i  settori di competenza regionale ed in particolare in quelli
di assistenza socio-sanitaria, di diritto allo  studio  e  formazione
professionale.