la seguente legge: Art. 1. Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia 1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia e' istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale regionale della Lessinia come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000. 2. Il Parco di cui al precedente comma comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Boscochiesanova, Rovere' Veronese, Grezzana, Selva di Progno, Dolce', Fumane, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Ronca', Vestenanova, Marano di Valpolicella, Crespadoro, Altissimo. 3. ln particolare sono comprese nel perimetro del Parco e individuate come zone da sottoporre a regime di riserva naturale per l'eccezionalita' delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche in esse contenute, le seguenti aree: a) Corno d'Aquilio - Spluga della Preta; b) Alto Vaio dell'Anguilla - Foresta dei Folignani; c) Foresta di Giazza; d) Cascate di Molina; e) Ponte di Veia; f) Covolo di Camposilvano - Valle delle Sfingi; g) Covoli e Purga di Velo; h) Pesciara di Bolca - Monte Purga - Monte Postale; i) Strati di Ronca'; l) Basalti colonnari di San Giovanni Ilarione.