la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia
 
   1.  Al  fine  di  tutelare  i  caratteri  naturalistici,  storici,
ambientali ed etnici del territorio della Lessinia  e'  istituito  ai
sensi  della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale
regionale della Lessinia come individuato  nell'allegata  planimetria
in scala 1:25.000.
   2.  Il  Parco  di  cui al precedente comma comprende in tutto o in
parte  il  territorio  dei  seguenti  comuni:  Sant'Anna   d'Alfaedo,
Erbezzo,   Boscochiesanova,  Rovere'  Veronese,  Grezzana,  Selva  di
Progno, Dolce', Fumane, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Ronca',
Vestenanova, Marano di Valpolicella, Crespadoro, Altissimo.
   3.  ln  particolare  sono  comprese  nel  perimetro  del  Parco  e
individuate come zone da sottoporre a regime di riserva naturale  per
l'eccezionalita'  delle  emergenze naturalistiche e paesaggistiche in
esse contenute, le seguenti aree:
     a) Corno d'Aquilio - Spluga della Preta;
     b) Alto Vaio dell'Anguilla - Foresta dei Folignani;
     c) Foresta di Giazza;
     d) Cascate di Molina;
     e) Ponte di Veia;
     f) Covolo di Camposilvano - Valle delle Sfingi;
     g) Covoli e Purga di Velo;
     h) Pesciara di Bolca - Monte Purga - Monte Postale;
     i) Strati di Ronca';
     l) Basalti colonnari di San Giovanni Ilarione.