la seguente legge: Art. 1. Denuncia dell'infermita'. Adempimenti istruttori 1. Il dipendente che abbia contratto infermita', per farne accertare la dipendenza da causa di servizio e per ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo deve, entro sei' mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermita', presentare domanda diretta alla struttura presso cui presta servizio, indicando specificatamente la natura dell'infermita', le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica. 2. La struttura di appartenenza procede d'ufficio quando risulti che un dipendente abbia riportato lesioni o contratto infermita' per certa o presunta ragione di servizio. 3. La struttura di appartenenza del dipendente, dopo aver ricevuto la domanda o essere venuto a conoscenza dell'evento, provvede a effettuare le indagini e a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la realta' del fatto cui viene attribuita l'infermita', la natura dell'infermita' stessa, la connessione di questa con il sevizio, le eventuali circostanze da cui possa emergere che la menomazione dell'integrita' sia stata contratta per dolo o colpa grave del dipendente e a redigere apposito rapporto informativo. Tutti gli atti sono trasmessi al Dipartimento per il personale. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui la menomazione dell'integrita' fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego. 5. Nel caso di decesso del dipendente prima della scadenza del termine di cui al comma 1, la domanda puo' essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.