la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Denuncia dell'infermita'. Adempimenti istruttori
 
   1.  Il  dipendente  che  abbia  contratto  infermita',  per  farne
accertare la dipendenza da  causa  di  servizio  e  per  ottenere  la
liquidazione dell'equo indennizzo deve, entro sei' mesi dalla data in
cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella  in  cui  ha  avuto
conoscenza   della   infermita',   presentare  domanda  diretta  alla
struttura presso cui presta servizio, indicando  specificatamente  la
natura  dell'infermita',  le  circostanze che vi concorsero, le cause
che la produssero e, ove possibile,  le  conseguenze  sull'integrita'
fisica.
   2.  La  struttura di appartenenza procede d'ufficio quando risulti
che un dipendente abbia riportato lesioni o contratto infermita'  per
certa o presunta ragione di servizio.
   3. La struttura di appartenenza del dipendente, dopo aver ricevuto
la domanda o essere  venuto  a  conoscenza  dell'evento,  provvede  a
effettuare  le  indagini  e a raccogliere tutti gli elementi idonei a
provare la realta' del fatto cui viene  attribuita  l'infermita',  la
natura  dell'infermita'  stessa,  la  connessione  di  questa  con il
sevizio, le eventuali  circostanze  da  cui  possa  emergere  che  la
menomazione  dell'integrita'  sia  stata  contratta  per dolo o colpa
grave del dipendente e  a  redigere  apposito  rapporto  informativo.
Tutti gli atti sono trasmessi al Dipartimento per il personale.
   4.  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
nel caso in cui la menomazione dell'integrita'  fisica  si  manifesti
dopo la cessazione del rapporto di impiego.
   5.  Nel  caso  di  decesso del dipendente prima della scadenza del
termine di cui al comma 1, la  domanda  puo'  essere  proposta  dagli
eredi entro sei mesi dal decesso stesso.