IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 6, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e succcssive modificazioni e integrazioni, la tabella relativa agli anni di contribuzione versata e relativa percentuale di calcolo sull'indennita' mensile lorda viene modificata nel modo seguente; 15, 60%; 16, 61%; 17, 62%; 18, 63%; 19, 64%; 20 ed oltre, 65%.