IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  6, comma 1›, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9
e succcssive modificazioni e integrazioni, la tabella  relativa  agli
anni  di  contribuzione  versata  e  relativa  percentuale di calcolo
sull'indennita' mensile lorda viene modificata nel modo seguente;
    15, 60%;
    16, 61%;
    17, 62%;
    18, 63%;
    19, 64%;
    20 ed oltre, 65%.