IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, successivamente modificata ed integrata, e' sostituito dal seguente: "A ciascun membro dell'Assemblea dell'Associazione dei comuni spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai Consiglieri comunali di un comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'U.S.S.L. Al Presidente e ai componenti del Comitato di Gestione spetta una indennita' di carica determinata nei limiti previsti rispettivamente per il sindaco e per gli Assessori comunali effettivi e supplenti di comune con popolazione pari a quella della U.S.S.L. I limiti predetti sono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia. Al Vice Presidente spetta una indennita' di carica nei limiti previsti per l'Assessore delegato o anziano di comune con popolazione pari a quella dell'U.S.S.L. Per tali indennita' valgono i divieti di cumulo previsti da leggi statali. Essa e' invece cumulabile per il Presidente e membri delle comunita' Montane di cui al penultimo comma dell'art. 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennita' percepita come Presidente, Vice Presidente e Assessore della comunita' Montana oppure come sindaco o Assessore di comune e l'indennita' spettante quale Presidente o membro del Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale. Al Presidente, ai componenti dei Comitati di Gestione ed ai membri dell'Assemblea spettano il rimborso spese e l'indennita' di missione secondo quanto previsto dalla normativa statale".