IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.   15   della   legge  regionale  21  gennaio  1980,  n.  3,
successivamente modificata ed integrata, e' sostituito dal  seguente:
   "A  ciascun  membro  dell'Assemblea  dell'Associazione  dei comuni
spetta un  gettone  di  presenza  per  ogni  seduta,  pari  a  quello
spettante  ai  Consiglieri  comunali  di  un  comune  con popolazione
corrispondente a quella del territorio dell'U.S.S.L.
   Al  Presidente e ai componenti del Comitato di Gestione spetta una
indennita' di carica determinata nei limiti previsti  rispettivamente
per  il sindaco e per gli Assessori comunali effettivi e supplenti di
comune con popolazione pari a quella della U.S.S.L. I limiti predetti
sono  raddoppiati  nei  casi  previsti  dalla legislazione statale in
materia.
   Al  Vice  Presidente  spetta  una  indennita' di carica nei limiti
previsti per l'Assessore delegato o anziano di comune con popolazione
pari a quella dell'U.S.S.L.
   Per  tali indennita' valgono i divieti di cumulo previsti da leggi
statali.
   Essa  e'  invece  cumulabile  per  il  Presidente  e  membri delle
comunita' Montane di  cui  al  penultimo  comma  dell'art.  10  della
presente  legge,  nella  misura pari alla differenza tra l'indennita'
percepita  come  Presidente,  Vice  Presidente  e   Assessore   della
comunita'  Montana  oppure  come  sindaco  o  Assessore  di  comune e
l'indennita' spettante quale Presidente  o  membro  del  Comitato  di
Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale.
   Al Presidente, ai componenti dei Comitati di Gestione ed ai membri
dell'Assemblea spettano il rimborso spese e l'indennita' di  missione
secondo quanto previsto dalla normativa statale".