IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge recepisce quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le disposizioni contenute negli articoli successivi, nei casi in cui leggi regionali o norme statali, anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedono l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie. 2. Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni.