IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
 
   1.  La  presente  legge  recepisce quanto stabilito dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, fatte salve le  disposizioni  contenute  negli
articoli successivi, nei casi in cui leggi regionali o norme statali,
anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni  a  statuto
ordinario,  in  materia  di  competenza propria o delegata, prevedono
l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di Enti  da  essa
individuati,  delegati  o  subdelegati,  di  sanzioni  amministrative
pecuniarie.
   2.  Restano  ferme  le  disposizioni  sanzionatorie previste dalla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni.