IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Nelle  aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri
abitati, come delimitati  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,  e'
vietato  l'uso  dei  fitofarmaci  appartenenti alla 1a e 2a classe di
tossicita', ai sensi della legge n. 1255/68.