IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, e' vietato l'uso dei fitofarmaci appartenenti alla 1a e 2a classe di tossicita', ai sensi della legge n. 1255/68.