IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico All'art. 8, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23, dopo le parole "stato attuale dei luoghi" sono aggiunte le parole "nelle aree degli affioramenti fossiliferi individuate nel Piano di intervento di cui all'art. 5". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 28 dicembre 1989 BELTRAMI