IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   All'art. 8, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1985, n.
23, dopo le parole "stato attuale dei luoghi" sono aggiunte le parole
"nelle  aree  degli affioramenti fossiliferi individuate nel Piano di
intervento di cui all'art. 5".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 28 dicembre 1989
 
                               BELTRAMI