IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di meglio rispondere alle finalita' della legge 29 maggio 1982, n. 308, le quote di assegnazione di cui alla deliberazione C.I.P.E. in data 8 giugno 1983, concernenti gli artt. 6 e 8 della predetta legge ed i correlativi artt. 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, che si rendono disponibili a seguito di revoca, rinuncia o riduzione di contributo, sono destinate al finanziamento di nuove iniziative di risparmio energetico nei settori edilizio ed agricolo-industiale. 2. Per l'applicazione di quanto previsto al precedente comma, si seguono le procedure di cui al Regolamento applicativo della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 985-2202 del 16 febbraio 1989.