IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  meglio  rispondere alle finalita' della legge 29
maggio  1982,  n.  308,  le  quote  di  assegnazione  di   cui   alla
deliberazione C.I.P.E. in data 8 giugno 1983, concernenti gli artt. 6
e 8 della predetta legge ed i correlativi artt. 2  e  3  della  legge
regionale  23 marzo 1984, n. 19, che si rendono disponibili a seguito
di revoca, rinuncia o riduzione  di  contributo,  sono  destinate  al
finanziamento di nuove iniziative di risparmio energetico nei settori
edilizio ed agricolo-industiale.
   2.  Per  l'applicazione di quanto previsto al precedente comma, si
seguono le procedure di cui al Regolamento  applicativo  della  legge
regionale  23  marzo  1984,  n.  19,  approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 985-2202 del 16 febbraio 1989.