IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  comma  2 dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1989, n.
60, e' cosi' modificato e sostituito:
    La  regione Piemonte, con la garanzia di cui al comma precedente,
si impegna a corrispondere  all'Istituto  mutuante,  dietro  semplice
notifica   della   inadempienza  e  senza  obbligo  della  preventiva
escussione del debitore da  parte  dell'Istituto  mutuante,  la  rata
scaduta, aumentata degli interessi per ritardati pagamenti, rimanendo
sostituta all'Ente mutuante in  tutte  le  ragioni  di  diritto,  nei
confronti  dell'Ente  mutuatario, nel caso di mancato pagamento, alle
scadenze stabilite, da parte dell'Ente mutuatario, della rata annuale
pari a L. 964.223.252 pagabile in due semestralita' di L. 482.111.626
ciascuna scadenti al 30 giugno ed al 31 dicembre.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 22 gennaio 1990
 
                               BELTRAMI