IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1989, n. 60, e' cosi' modificato e sostituito: La regione Piemonte, con la garanzia di cui al comma precedente, si impegna a corrispondere all'Istituto mutuante, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo della preventiva escussione del debitore da parte dell'Istituto mutuante, la rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardati pagamenti, rimanendo sostituta all'Ente mutuante in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario, nel caso di mancato pagamento, alle scadenze stabilite, da parte dell'Ente mutuatario, della rata annuale pari a L. 964.223.252 pagabile in due semestralita' di L. 482.111.626 ciascuna scadenti al 30 giugno ed al 31 dicembre. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 22 gennaio 1990 BELTRAMI