la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. Gli Enti fieristici autonomi dichiarati "Enti stumentali" dalla
legge regionale 4 maggio 1985, n. 25, possono usufruire, in  aggiunta
ai contributi straordinari di cui alla legge regionale 6 giugno 1980,
n. 63, di interventi  regionali  finalizzati  al  ripianamento  delle
passivita'  pregresse  e,  comunque, nel limite massimo dell'apposito
stanziamento annuale di bilancio.
   2.  Le  passivita'  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere
contabilizzate evidenziando la situazione debitoria  al  31  dicembre
1988 nonche' il relativo piano di ammortamento.
   3.  A  tale  fine,  gli  Enti fieristici di cui al primo comma del
presente articolo devono presentare, entro il termine  perentorio  di
giorni  novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istanza corredata di apposito programma di risanamento  e  del  conto
consuntivo  dell'ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato
dal Consiglio di Amministrazione.