la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Gli Enti fieristici autonomi dichiarati "Enti stumentali" dalla legge regionale 4 maggio 1985, n. 25, possono usufruire, in aggiunta ai contributi straordinari di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 63, di interventi regionali finalizzati al ripianamento delle passivita' pregresse e, comunque, nel limite massimo dell'apposito stanziamento annuale di bilancio. 2. Le passivita' di cui al comma precedente devono essere contabilizzate evidenziando la situazione debitoria al 31 dicembre 1988 nonche' il relativo piano di ammortamento. 3. A tale fine, gli Enti fieristici di cui al primo comma del presente articolo devono presentare, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di apposito programma di risanamento e del conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.