la seguente legge: Articolo unico 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1990, per un periodo comunque non superiore a 28 giorni, dal 1 febbraio 1990, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990. 2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio di previsione della Regione per il 1989, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo e ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 14 febbraio 1990 COLASANTO