la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.    La   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, per il 1990, per un periodo comunque non  superiore
a  28  giorni,  dal 1› febbraio 1990, il bilancio di previsione della
Regione per l'esercizio finanziario 1990.
   2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate,
l'impegno e il pagamento delle  spese  sulla  base  del  bilancio  di
previsione  della  Regione  per  il  1989, nei limiti di cui al primo
comma del presente articolo e ai sensi  del  quarto  e  quinto  comma
dell'articolo  50  della  legge  regionale  30  maggio  1977, n. 17 e
successive modificazioni e integrazioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 14 febbraio 1990
 
                              COLASANTO