(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 9 del 14 febbraio 1990) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' straordinaria a lavoratori sospesi o licenziati 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere ai lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale delle imprese Keller S.p.a. di Palermo e Birra Dreher di Catania durante il 1989 una indennita' straordinaria mensile pari al novantacinque per cento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.), per i periodi di effettiva disoccupazione compresi tra il 1 gennaio e il 30 giugno 1990. 2. Qualora i predetti lavoratori abbiano diritto al trattamento di C.I.G.S. o di disoccupazione speciale, la indennita' prevista al comma 1 sara' considerata quale anticipazione sul trattamento medesimo. 3. I lavoratori sospesi o licenziati che vengano per qualsiasi ragione reintegrati nel posto di lavoro sono tenuti a restituire le somme percepite ai sensi del comma 1, senza interessi, entro quarantacinque giorni dalla reintegrazione. 4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a corrispondere ai dipendenti della Italkali S.p.a. sospesi per interruzione dell'attivita' estrattiva nella miniera "Pasquasia", a decorrere dal 23 ottobre 1989 e per un periodo di tre mesi, una indennita' straordinaria corrispondente alla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente la interruzione dell'attivita' estrattiva, al netto del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.) eventualmente spettante, nonche' delle indennita' specificatamente connesse all'attivita' lavorativa.