(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 40 del 6 novembre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge Nella regione Basilicata l'esercizio delle professioni di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere e animatore turistico e' disciplinato, nell'osservanza dei principi fondamentali fissati dalla legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, dalla presente legge regionale.