(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 40
                         del 6 novembre 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   Nella  regione  Basilicata  l'esercizio delle professioni di guida
turistica,    guida    escursionistica,     interprete     turistico,
accompagnatore   turistico   o  corriere  e  animatore  turistico  e'
disciplinato, nell'osservanza dei principi fondamentali fissati dalla
legge-quadro  17 maggio 1983, n. 217, dalla presente legge regionale.