IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  3  della  legge  regionale  2  settembre  1988,  n.  33 e'
sostituito dal seguente:
   1.  La  misura  dei  contributi viene determinata con un programma
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
sulla  base  dei  costi  di  energia  elettrica  sostenuti  nell'anno
precedente per il funzionamento degli impianti di cui  al  precedente
art. 1.
   2.  Entro  il  28 febbraio di ciascun anno gli Enti locali inviano
alla Giunta regionale ufficio Enti  locali,  in  copia  conforme,  la
documentazione  da  cui risultino i costi di energia elettrica di cui
al precedente art. 1 e l'avvenuta liquidazione.
   3. Entro i 30 giorni dall'approvazione del piano di finanziamento,
la Giunta regionale provvede alla liquidazione.
   4.  Per  il  piano  relativo  all'esercizio  finanziario  1989, il
termine di cui al precedente 2› comma e' stabilito a 60 giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.