IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1988, n. 33 e' sostituito dal seguente: 1. La misura dei contributi viene determinata con un programma della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dei costi di energia elettrica sostenuti nell'anno precedente per il funzionamento degli impianti di cui al precedente art. 1. 2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno gli Enti locali inviano alla Giunta regionale ufficio Enti locali, in copia conforme, la documentazione da cui risultino i costi di energia elettrica di cui al precedente art. 1 e l'avvenuta liquidazione. 3. Entro i 30 giorni dall'approvazione del piano di finanziamento, la Giunta regionale provvede alla liquidazione. 4. Per il piano relativo all'esercizio finanziario 1989, il termine di cui al precedente 2 comma e' stabilito a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.