IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione Basilicata contribuisce all'attivita' di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988 e gennaio 1989 con lo stanziamento di un fondo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni). Gli interventi possono consistere in: a) collaborazione tecnica; b) fornitura di opere, beni e servizi; c) sussidi in denaro; d) interventi d'emergenza. L'attivita' di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle lettere a, b, c, e' effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400.