IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione  Basilicata  contribuisce  all'attivita' di soccorso e
ricostruzione a favore delle  popolazioni  dell'Armenia  colpite  dal
sisma  del  dicembre  1988  e  gennaio 1989 con lo stanziamento di un
fondo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni).
   Gli interventi possono consistere in:
     a) collaborazione tecnica;
     b) fornitura di opere, beni e servizi;
     c) sussidi in denaro;
     d) interventi d'emergenza.
   L'attivita' di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle
lettere a, b, c, e' effettuata  secondo  criteri  metodologici  e  di
coordinamento  definiti  in  seno  alla  Conferenza  permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 12 della legge  23
agosto 1988 n. 400.