IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.   La  Regione  Basilicata  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 44 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
1977  n.  616,  favorisce  l'attuazione del diritto allo studio nella
Universita' degli Studi di Basilicata, rimuovendo le  difficolta'  di
ordine  economico  e  sociale  che  ne  possano ostacolare il pieno e
libero esercizio, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione.
   2. Le norme contenute nella presente legge sono finalizzate:
     a)  a  rendere  effettiva  e  proficua  la  frequenza  dei corsi
universitari;
     b) a consentire il raggiungimento dei piu' alti gradi di cultura
e di preparazione professionale ai  cittadini  capaci  e  meritevoli,
ancorche' privi di mezzi;
     c)  a  promuovere  efficaci  strumenti di raccordo tra gli studi
universitari,  le  dinamiche   socio-territoriali   e   gli   sbocchi
professionali dei giovani;
     d)  a  favorire  la  piu'  ampia  fruizione  sociale dei servizi
formativi dell'universita';
     e)  a realizzare le piu' opportune forme di collaborazione delle
istituzioni locali con gli organi e le  componenti  dell'universita',
nel  rispetto dell'autonomia delle funzioni e rispettivi ordinamenti.
   3.  Le  norme contenute nella presente legge saranno adeguate alle
disposizioni ed alle  previsioni  della  legge-quadro  nazionale  sul
diritto allo studio universitario.