IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Basilicata in attuazione di quanto previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, favorisce l'attuazione del diritto allo studio nella Universita' degli Studi di Basilicata, rimuovendo le difficolta' di ordine economico e sociale che ne possano ostacolare il pieno e libero esercizio, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione. 2. Le norme contenute nella presente legge sono finalizzate: a) a rendere effettiva e proficua la frequenza dei corsi universitari; b) a consentire il raggiungimento dei piu' alti gradi di cultura e di preparazione professionale ai cittadini capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi; c) a promuovere efficaci strumenti di raccordo tra gli studi universitari, le dinamiche socio-territoriali e gli sbocchi professionali dei giovani; d) a favorire la piu' ampia fruizione sociale dei servizi formativi dell'universita'; e) a realizzare le piu' opportune forme di collaborazione delle istituzioni locali con gli organi e le componenti dell'universita', nel rispetto dell'autonomia delle funzioni e rispettivi ordinamenti. 3. Le norme contenute nella presente legge saranno adeguate alle disposizioni ed alle previsioni della legge-quadro nazionale sul diritto allo studio universitario.