la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio
di previsione per l'anno 1990 non sia stato approvato e non oltre  il
31 marzo 1990, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite
dei tre dodicesimi dei singoli  stanziamenti  del  bilancio  1990  in
corso di esame.
   2.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio medesimo e autorizzato
l'ultimo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le
spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1003114 - 2134201 -
2233104 2233202 - 2233205 - 2323201 - 3221105 - 3221112 -  3222104  -
3313101 - 3313104 - 3313201 - 4211102 - 4211107 - 4331103 - 5122202 -
5123206 - 5223208 - 5234201 - 6121201 - 6122202 - 6128201 - 6128202 e
6211202,  nonche'  per  le spese inerenti l'attuazione del PIM (Piano
Integrato Mediterraneo) della Calabria.
   3.   Nei   limiti  dei  tre  dodicesimi  e'  altresi'  autorizzato
l'esercizio provvisorio  dei  bilanci  relativi  all'Azienda  Foreste
Demaniali,  all'ESAC  (Ente  Regionale  di  Sviluppo  Agricolo  della
Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo  studio  universitario
della Calabria) per l'anno 1990, annessi al bilancio regionale.
   4.  Nel  corso  dell'esercizio provvisorio medesimo e' autorizzato
l'utilizzo dell'intero  stanziamento  previsto  al  capitolo  4102202
dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio dell'ESAC (Ente
Regionale di Sviluppo della Calabria).