la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1990 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1990, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1990 in corso di esame. 2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo e autorizzato l'ultimo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1003114 - 2134201 - 2233104 2233202 - 2233205 - 2323201 - 3221105 - 3221112 - 3222104 - 3313101 - 3313104 - 3313201 - 4211102 - 4211107 - 4331103 - 5122202 - 5123206 - 5223208 - 5234201 - 6121201 - 6122202 - 6128201 - 6128202 e 6211202, nonche' per le spese inerenti l'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) della Calabria. 3. Nei limiti dei tre dodicesimi e' altresi' autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci relativi all'Azienda Foreste Demaniali, all'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1990, annessi al bilancio regionale. 4. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo e' autorizzato l'utilizzo dell'intero stanziamento previsto al capitolo 4102202 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo della Calabria).