(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
                       17 del 26 febbraio 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Regione Emilia-Romagna contribuisce alle prime attivita' di
soccorso a favore delle  popolazioni  rumene  e  alla  collaborazione
tecnica  come  specificato  nei  commi  successivi.  A  tal  fine  e'
stanziato un fondo di lire 700 milioni.
   2. Gli interventi regionali sono preordinati:
     a)  all'acquisto  e/o  alla  fornitura  di  beni  e  servizi  ed
all'erogazione di sussidi a favore delle popolazioni;
     b)  alla  collaborazione  nel campo dell'assistenza sanitaria ed
ospedaliera, sia attraverso interventi diretti sul  territorio  della
Repubblica di Romania, sia tramite la messa a disposizione di servizi
di trasporto e sanitari per i feriti e per il personale necessario al
loro accompagnamento;
     c) alla collaborazione per il ripristino di opere strutturali di
carattere pubblico.
   3.  Le  iniziative di intervento sono definite in base ad intese e
programmi  da  attuarsi  in  raccordo   con   i   competenti   organi
dell'amministrazione  statale  ed  in  collaborazione  con  gli  enti
istituzionali operanti nel settore dell'assistenza e beneficienza.
   4.  La  Regione  promuove  il  coordinamento  delle  iniziative di
solidarieta' da parte degli Enti locali del territorio regionale.