(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 17 del 26 febbraio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alle prime attivita' di soccorso a favore delle popolazioni rumene e alla collaborazione tecnica come specificato nei commi successivi. A tal fine e' stanziato un fondo di lire 700 milioni. 2. Gli interventi regionali sono preordinati: a) all'acquisto e/o alla fornitura di beni e servizi ed all'erogazione di sussidi a favore delle popolazioni; b) alla collaborazione nel campo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, sia attraverso interventi diretti sul territorio della Repubblica di Romania, sia tramite la messa a disposizione di servizi di trasporto e sanitari per i feriti e per il personale necessario al loro accompagnamento; c) alla collaborazione per il ripristino di opere strutturali di carattere pubblico. 3. Le iniziative di intervento sono definite in base ad intese e programmi da attuarsi in raccordo con i competenti organi dell'amministrazione statale ed in collaborazione con gli enti istituzionali operanti nel settore dell'assistenza e beneficienza. 4. La Regione promuove il coordinamento delle iniziative di solidarieta' da parte degli Enti locali del territorio regionale.