la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo  l'articolo  15 della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2,
e' aggiunto il seguente articolo 15- bis:
   1.   Gli   Enti   locali   e  le  associazioni  imprenditoriali  e
professionali che, mediante apposita  convenzione,  si  avvalgono  di
societa',   imprese  e  cooperative  che  abbiano  eseguito  progetti
formativi  ed  inerenti  lavori  e   attivita'   socialmente   utili,
impegnando giovani disoccupati per un periodo di almeno quattro mesi,
comprovato da certificazione assicurativa  INAIL,  possono  chiedere,
con  domanda  indirizzata  al  Presidente  della Giunta regionale, il
finanziamento totale di progetti di interesse collettivo e formativo.
   2.  I  progetti  previsti  al  primo  comma  devono,  contenere la
descrizione analitica delle opere da  realizzare  o  dei  servizi  da
prestare,  l'indicazione  del  numero dei giovani da impiegare, della
durata che, comunque, non puo' essere complessivamente  superiore  ai
sei  mesi  di  attivita',  delle  ore  giornaliere pro-capite che non
possono essere superiori a quattro. Al termine, gli  Enti  rilasciano
ai partecipanti attestati del lavoro svolto.
   3.  Il  Presidente  della Giunta regionale trasmette al Presidente
del  Consiglio  che  invia  direttamente  alla  seconda   commissione
consiliare,   per   acquisirne  il  parere,  l'elenco  dei  progetti,
approvati  dalla  Giunta  regionale,  entro  quindici  giorni   dalla
relativa  deliberazione.  In  mancanza di osservazioni da parte della
seconda commissione consiliare entro i successivi quindici giorni, il
parere si intende favorevolmente acquisito.