la seguente legge: Art. 1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2, e' aggiunto il seguente articolo 15- bis: 1. Gli Enti locali e le associazioni imprenditoriali e professionali che, mediante apposita convenzione, si avvalgono di societa', imprese e cooperative che abbiano eseguito progetti formativi ed inerenti lavori e attivita' socialmente utili, impegnando giovani disoccupati per un periodo di almeno quattro mesi, comprovato da certificazione assicurativa INAIL, possono chiedere, con domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, il finanziamento totale di progetti di interesse collettivo e formativo. 2. I progetti previsti al primo comma devono, contenere la descrizione analitica delle opere da realizzare o dei servizi da prestare, l'indicazione del numero dei giovani da impiegare, della durata che, comunque, non puo' essere complessivamente superiore ai sei mesi di attivita', delle ore giornaliere pro-capite che non possono essere superiori a quattro. Al termine, gli Enti rilasciano ai partecipanti attestati del lavoro svolto. 3. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio che invia direttamente alla seconda commissione consiliare, per acquisirne il parere, l'elenco dei progetti, approvati dalla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione. In mancanza di osservazioni da parte della seconda commissione consiliare entro i successivi quindici giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito.