(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 85 del 14 dicembre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Soppressione dell'ARCEL 1. L'Azienda regionale per la gestione del Centro elettronico e' soppressa. 2. La soppressione ha effetto dalla data indicata, con decreto, dal Presidente della Giunta regionale. Tale data deve essere successiva alla costituzione della societa' prevista dall'art. 15 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema imformativo regionale) e deve essere fissata in tempo utile, comunque non inferiore a tre mesi, per consentire, ai dipendenti dell'azienda in servizio alla data della soppressione della medesima, l'esercizio del diritto di opzione per l'assunzione presso la suddetta societa'. 3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanare contestualmente alla entrata in vigore della presente legge viene nominato un Commissario straordinario al quale sono conferiti tutti i poteri che la legge regionale istitutiva dell'ARCEL attribuiva agli organi di amministrazione dell'Azienda. 4. Le funzioni attribuite al Commissario straordinario cessano alla data della soppressione dell'ARCEL. 5. Con la nomina del Commissario straordinario gli organi di amministrazione dell'Azienda cessano dalle funzioni ad essi attribuite.