(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
85 del 14 dicembre 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Soppressione dell'ARCEL
 
   1.  L'Azienda  regionale per la gestione del Centro elettronico e'
soppressa.
   2.  La  soppressione  ha effetto dalla data indicata, con decreto,
dal  Presidente  della  Giunta  regionale.  Tale  data  deve   essere
successiva  alla  costituzione  della  societa' prevista dall'art. 15
della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema
imformativo regionale) e deve essere fissata in tempo utile, comunque
non inferiore a tre mesi, per consentire, ai dipendenti  dell'azienda
in  servizio alla data della soppressione della medesima, l'esercizio
del diritto di opzione per l'assunzione presso la suddetta  societa'.
   3.  Con  decreto  del Presidente della Giunta regionale da emanare
contestualmente alla entrata in vigore  della  presente  legge  viene
nominato un Commissario straordinario al quale sono conferiti tutti i
poteri che la legge regionale istitutiva dell'ARCEL  attribuiva  agli
organi di amministrazione dell'Azienda.
   4.  Le  funzioni  attribuite  al Commissario straordinario cessano
alla data della soppressione dell'ARCEL.
   5.  Con  la  nomina  del  Commissario  straordinario gli organi di
amministrazione  dell'Azienda  cessano   dalle   funzioni   ad   essi
attribuite.